Il quesito stampato sulla scheda è:
Tale referendum ha la seguente denominazione, anch’essa riportata sulla scheda di votazione:
Divieto di attività di prospezione , ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento.
Risposta: La tessera elettorale si rinnova presso gli uffici elettorali dei Comuni di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’Ufficio elettorale del Comune di residenza; tale ufficio resterà comunque aperti per un rilevante lasso di tempo (dalle ore 9 alle ore 18) nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
Risposta: Per gli elettori che lavorano in un comune diverso da quello di residenza l’esercizio del diritto di voto in un seggio diverso da quello di appartenenza è possibile solo per i militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e per i naviganti (marittimi e aviatori). Costoro, previa esibizione della tessera elettorale, possono votare in una qualsiasi sezione di quel Comune.
Risposta: Sì. La legge 6 maggio 2015, n. 52 ha previsto che per le elezioni politiche e per i referendum nazionali gli elettori italiani (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, possano votare per corrispondenza facendo richiesta di votare nel luogo in cui si trovano all’estero con un’espressa opzione, valida per un’unica consultazione.
Risposta: Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all’estero che intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono quindi esercitare espressa opzione in tal senso nei termini previsti dalla legge 459 del 2001.
Risposta: Per la validità del referendum abrogativo è necessaria la partecipazione alla votazione da parte della maggioranza degli aventi diritto.
Risposta: L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Risposta: Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Possono essere ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Risposta: I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purchè munita di fotografia.
Risposta: Sì. I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e i delegati dei promotori del referendum hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio di ciascuna sezione, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.
Domenica 17 aprile prossimo si svolgerà il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della Costituzione sulla durata delle trivellazioni in mare, ovvero per l’abrogazione dell’articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il referendum è stato convocato con D.P.R. 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2016.
Il corpo elettorale, ripartito negli 8.000 comuni e nelle 61.563 sezioni elettorali del territorio nazionale, è di 46.887.562 elettori, di cui 22.543.594 maschi e 24.343.968 femmine (al 45° giorno antecedente le elezioni). A questi vanno aggiunti i 3.898.778 elettori residenti all’estero, di cui 2.029.303 maschi e 1.869.475 femmine. La modalità di espressione del voto per gli elettori residenti all’estero è quella per corrispondenza.