Il quesito stampato sulla scheda è:
L'Ufficio Elettorale comunale resta aperto quotidianamente, per la durata del normale orario di lavoro e nei due giorni antecedenti le elezioni, dalle ore 9 alle ore 18, a disposizione degli elettori, per ogni adempimento e chiarimento inerente la votazione e per quanto segue: a) coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale a domicilio, possono ritirarla nei giorni suindicati; b) coloro che avessero smarrito, deteriorato o subito il furto della tessera elettorale, possono ottenere un duplicato presentandosi all'ufficio elettorale.
Nel caso di furto la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Nel giorno della votazione l'apertura si protrarrà per tutta la durata delle relative operazioni.
Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto per un rilevante lasso di tempo (dalle ore 9 alle ore 18) nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti e tutti coloro che prestano servizio al seggio, e cioè i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, le Forze dell'ordine e i rappresentanti di partito e di comitato promotore del referendum, designati dai partiti e dai comitati stessi.
Gli elettori che non rientrano in tali categorie possono votare nel seggio di iscrizione elettorale del comune di residenza, usufruendo di agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono essere anche ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Potete trovare ulteriori informazioni direttamente sul sito del Ministero dell'Interno
(elezioni.interno.it/faq)