Domenica 31 maggio 2015, dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, avranno inizio le operazioni di scrutinio
Le elezioni regionali in Liguria sono regolate dalle leggi statali n. 108/68 e n. 43/95
- con un unico turno di votazione e la possibilità di esprimere voto disgiunto - e dall’art.
13 della legge regionale n. 41/14 sulla raccolta delle firme a corredo delle liste.
Il consiglio regionale è composto da 30 consiglieri, più il Presidente proclamato
eletto.
E’ previsto uno sbarramento del 3% per le liste provinciali, salvo che siano collegate
ad una lista regionale che abbia ottenuto il 5%.
L’ 80% dei seggi, pari a 24, è assegnato con metodo proporzionale sulla base di
liste provinciali concorrenti (con preferenze); il restante 20% dei seggi, pari a 6, è attribuito
con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti (listini “bloccati”
senza preferenze); se le liste provinciali collegate alla lista regionale del Presidente vincente
raggiungono o superano il 50% del totale dei seggi, vengono proclamati eletti i
primi tre candidati della lista regionale. Se, invece, non viene raggiunto tale 50%, l’intera
quota del 20% (come detto 6 seggi) viene assegnata alla lista regionale del Presidente
vincente.
Come in tutte le elezioni in Italia, eccezion fatta per quelle del Senato, per il Presidente della Giunta e per il Consiglio regionale votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Liguria.
Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale, scrutatori, rappresentati di lista, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.
Si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale, cioè il massimo organo esecutivo regionale (l’altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il Consiglio regionale, cioè l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.
La votazione avviene su un’unica scheda.
Lo schema della scheda prevede che alla destra della liste provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.
La norma (legge 50/1995, tabella A) prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.
L’elettore ha a disposizione tre voti:
1) un voto per una lista provinciale;
2) un voto (preferenza) per uno dei candidati della lista provinciale prescelta;
3) un voto per un candidato Presidente della Giunta regionale e la lista regionale, che vale anche per la lista regionale di cui è capolista.
L'espressione completa dei voti disponibili è illustrata nella figura seguente:
(nella figura: voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale)
Delle scelte che ciascun elettore può fare, due sono necessariamente congiunte e una può essere disgiunta, come si illustra brevemente di seguito.
In ogni caso gli uffici elettorali di sezione nello scrutinio dei voti si attengono al principio di cui al DPR 570/1960, in base al quale la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore, indipendentemente da errori di ortografia e simili.
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 3 Fig. 4
Figura 1 - L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale
Figura 2 - In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata ad essa collegata)
Figura 3 - Voto valido solo per la lista regionale
Figura 4 - Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegate
Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.
L'ufficio elettorale comunale resta aperto quotidianamente, per la durata del normale orario di lavoro e nei due giorni antecedenti le elezioni, dalle ore 9 alle ore 18, a disposizione degli elettori, per ogni adempimento e chiarimento inerente la votazione e per quanto segue:
a) coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale a domicilio, possono ritirarla nei giorni suindicati;
b) coloro che avessero smarrito, deteriorato o subito il furto della tessera elettorale, possono ottenere un duplicato presentandosi all'ufficio elettorale.
Nel caso di furto la domanda di duplicato deve essere corredata da denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Nel giorno della votazione l'apertura si protrarrà per tutta la durata delle relative operazioni.