Torna alla home Come si vota

Il quadro normativo

Le elezioni sono disciplinate:

  • per quanto concerne il sistema elettorale, principalmente dalle leggi 108/1968 e 43/1995, come integrate dalle disposizioni a carattere transitorio recate dall’art. 5 della legge costituzionale 1/1999;
  • per quanto concerne lo svolgimento della campagna elettorale, principalmente dalla legge 28/2000;
  • per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni di voto, principalmente dagli articoli da 37 a 59 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

 

Chi vota

Come in tutte le elezioni in Italia, eccezion fatta per quelle del Senato, per il Presidente della Giunta e per il Consiglio regionale votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (cioè che siano nati prima del 29 marzo 1992) e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Liguria.
Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale, scrutatori, rappresentati di lista, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.

 

Per cosa e come si vota

Il 28 e 29 marzo 2010 in Liguria, e nelle altre regioni a statuto ordinario, si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale, cioè il massimo organo esecutivo regionale (l’altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il Consiglio regionale, cioè l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.
La votazione avviene su un’unica scheda.
Lo schema della scheda prevede che alla destra della liste provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.
La norma (legge 50/1995, tabella A) prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.

 

Le possibilità di voto

L’elettore ha a disposizione tre voti:
1) un voto per una lista provinciale;
2) un voto (preferenza) per uno dei candidati della lista provinciale prescelta;
3) un voto per un candidato Presidente della Giunta regionale e la lista regionale, che vale anche per la lista regionale di cui è capolista.

L'espressione completa dei voti disponibili è illustrata nella figura seguente:


scheda

(nella figura: voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale)

Delle scelte che ciascun elettore può fare, due sono necessariamente congiunte e una può essere disgiunta, come si illustra brevemente di seguito.

  • L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo.
    A tale voto può associare un (ed uno solo) voto di preferenza scrivendo il nome e cognome, oppure solo il cognome, di uno dei candidati compresi nella lista scelta.
    Se l'elettore indica solo la preferenza e non la lista provinciale, il voto si intende espresso anche per la lista di appartenenza del candidato prescelto e per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato (figura 1).
  • Se l'elettore segna una lista provinciale e dà la preferenza al candidato di altra lista è considerato valido il voto di lista, ma non la preferenza (figura 2).
    In questo senso voto di lista e preferenza sono congiunti.
  • Il terzo voto che l’elettore dà è quello per il candidato Presidente della Giunta regionale e per la lista regionale da esso guidata.
    Tale voto è espresso tracciando un segno sul simbolo (ovvero su uno dei simboli) della lista regionale (figura 3) oppure sul nome del candidato presidente.
  • Il voto per il candidato Presidente può essere disgiunto da quello espresso per una lista provinciale. L'elettore può cioè votare per una lista provinciale e per un candidato Presidente indicato in una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata (figura 4).
  • Se l’elettore esprime il proprio voto solo per una lista provinciale tale voto si intende espresso anche per il candidato Presidente della lista regionale collegata.
  • Se invece l’elettore esprime il proprio voto solo per un candidato Presidente (ovvero per la lista regionale da esso guidata) il suo voto non si intende espresso per alcuna delle liste provinciali collegate.


In ogni caso gli uffici elettorali di sezione nello scrutinio dei voti si attengono al principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/1960, in base al quale la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore, indipendentemente da errori di ortografia e simili.



scheda

Fig. 1                                                     Fig. 2

scheda

Fig. 3                                                     Fig. 4

Figura 1 - L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale

Figura 2 - In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata ad essa collegata)

Figura 3 - Voto valido solo per la lista regionale

Figura 4 - Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegate


Corpo elettorale

I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010.
I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45° giorno antecedente le elezioni.
Le elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862.
Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893.
Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487.
Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.


Tessera elettorale

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

 

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