Le elezioni sono disciplinate:
Come in tutte le elezioni in Italia, eccezion fatta per quelle del Senato, per il Presidente della Giunta e per il Consiglio regionale votano tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno dell'elezione (cioè che siano nati prima del 29 marzo 1992) e siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Liguria.
Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale, scrutatori, rappresentati di lista, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.
Il 28 e 29 marzo 2010 in Liguria, e nelle altre regioni a statuto ordinario, si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale, cioè il massimo organo esecutivo regionale (l’altro è la Giunta stessa che è nominata dal Presidente eletto), e il Consiglio regionale, cioè l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.
La votazione avviene su un’unica scheda.
Lo schema della scheda prevede che alla destra della liste provinciale sia riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale (e capolista della lista regionale collegata), affiancato dal contrassegno della lista regionale stessa.
La norma (legge 50/1995, tabella A) prevede che, qualora vi siano più liste provinciali collegate alla stessa lista regionale, quest'ultima possa essere contrassegnata da un simbolo unico ovvero dai simboli di tutte le liste collegate ad essa collegate.
L’elettore ha a disposizione tre voti:
1) un voto per una lista provinciale;
2) un voto (preferenza) per uno dei candidati della lista provinciale prescelta;
3) un voto per un candidato Presidente della Giunta regionale e la lista regionale, che vale anche per la lista regionale di cui è capolista.
L'espressione completa dei voti disponibili è illustrata nella figura seguente:
(nella figura: voto di lista con preferenza e voto per il Presidente e la lista regionale)
Delle scelte che ciascun elettore può fare, due sono necessariamente congiunte e una può essere disgiunta, come si illustra brevemente di seguito.
In ogni caso gli uffici elettorali di sezione nello scrutinio dei voti si attengono al principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/1960, in base al quale la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore, indipendentemente da errori di ortografia e simili.
Fig. 1 Fig. 2
Fig. 3 Fig. 4
Figura 1 - L'espressione della sola preferenza vale anche come voto per la lista provinciale (e per la lista regionale
Figura 2 - In questo caso è valido solo il voto di lista provinciale (che si trasferisce anche alla lista regionale collegata ad essa collegata)
Figura 3 - Voto valido solo per la lista regionale
Figura 4 - Voto disgiunto per una lista regionale e per una lista provinciale non collegate
I dati definitivi sul corpo elettorale, riferiti al 15° giorno antecedente la data delle votazioni, saranno acquisiti entro il 23 marzo 2010.
I dati sotto riportati, provvisori, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 45° giorno antecedente le elezioni.
Le elezioni in 13 regioni interesseranno un corpo elettorale al momento quantificabile in 40.910.744 elettori, di cui 19.706.010 maschi e 21.204.734 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 49.862.
Le elezioni in 4 province interesseranno un corpo elettorale di 1.472.737 unità, di cui 713.481 maschi e 759.256 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 1.893.
Le elezioni in 463 comuni interesseranno 3.727.862 elettori, di cui 1.804.264 maschi e 1.923.598 femmine.
Le sezioni elettorali complessive saranno 4.487.
Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 41.309.965, di cui 19.900.341 maschi e 21.409.624 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 50.421.
Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.
Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.